IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
   Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  vista  la  questione  di
 legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa  di  S.  G.,  alla
 quale  si  e' associata la difesa di T. F., in relazione all'art. 34,
 comma 2, c.p.p., nella  parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa
 svolgere  l'udienza  preliminare  quello  stesso  giudice che in sede
 g.i.p. abbia rigettato la  richiesta  di  sentenza  di  non  luogo  a
 procedere  per  irrilevanza del fatto, ex art. 27 d.P.R. n. 448/1988,
 formulata dal p.m.;
   Sentito il p.m. che si e' pronunciato per la non irrilevanza  della
 questione  e  la difesa di R. A. che si e' rimessa alla decisione del
 g.u.p.;
   Ritenuta l'ammissibilita' della  questione  in  quanto  ritualmente
 proposta;
   Considerato  che  il presente procedimento non puo' essere definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 prospettata,   attesa   anche  la  riserva  di  proporre  istanza  di
 ricusazione espressa dalle parti;
   Ritenuta la fondatezza della questione di legittimita' (anche  alla
 luce  dei  principi di recente ribaditi dalla Corte costituzionale in
 situazioni analoghe, fra le tante vedi  la  sentenza  n.  401  del  4
 dicembre  1991  e  n. 155 del 13-20 maggio 1996) in quanto la mancata
 previsione dell'incompatibilita' del giudice, che in sede  di  g.i.p.
 abbia   conosciuto   e  valutato  il  fatto  esprimendo  un  giudizio
 contenutistico e non meramente formale sulla responsabilita', ex art.
 27 d.P.R.   n. 448/1988, con quello stesso  giudice  che  verrebbe  a
 pronunciarsi  sul  medesimo  fatto  in  sede dell'udienza preliminare
 minorile  (ex  art.  32  d.P.R.  n.  448/1988   e   pertanto   avente
 prevalentemente  carattere conclusivo e decisorio, con l'applicazione
 degli istituti richiamati dalla norma) sarebbe  in  palese  contrasto
 con gli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione;
   Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.